Diritto del Lavoro

Il crocifisso nelle aule scolastiche alla luce del principio di laicità

Un’analisi dell’evoluzione giurisprudenziale della laicità e del bilanciamento tra crocifisso, neutralità dello Stato e pluralismo religioso nelle scuole

Nicola 01 Gennaio 2026 Aggiornato il 01 Gennaio 2026
Il crocifisso nelle aule scolastiche alla luce del principio di laicità

PREMESSA: IL PRINCIPIO DI LAICITA’

La Costituzione non parla mai di principio di laicità, esso viene enunciato come principio supremo dalla Corte Costituzionale con la sentenza 203/1989. I principi supremi sono principi immanenti alla Costituzione, enunciati (in teoria non creati) dalla Corte Costituzionale sulla base delle idee e valori che stanno alla base della costituzione stessa. Per esempio, oltre al principio di laicità la Corte ha enunciato con sentenza 18/1982 i principi di ordine pubblico e tutela dei diritti in sede giurisdizionale. Tali principi possono essere utilizzati per valutare la legittimità anche delle fonti di rango costituzionale, come leggi di revisione o leggi costituzionali.

La sentenza 203/1989 basava la laicità sugli articoli 2,3,7,8,19,20 della Costituzione, e trattava dell’insegnamento della religione cattolica nelle scuole. In quel momento il principio era in qualche modo strumentale alla Corte; essa aveva bisogno di un principio privo di un perimetro eccessivamente stretto, in modo da orientare le fonti verso la decisione che voleva prendere. La Corte sosteneva che lo Stato, non dovendo essere indifferente alle religioni, poteva e doveva prendere atto dell’importanza culturale della religione cattolica e quindi stabilirne l’insegnamento nelle Scuole; il controlimite sarebbe stato la possibilità di scelta degli studenti se seguire o meno l’insegnamento. Per costruire tale decisione la Corte enuncia il principio di laicità: “non indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione, in regime di pluralismo confessionale”. Quindi la non indifferenza implica un difficile bilanciamento tra la salvaguardia della libertà da una parte, e la tutela del regime pluralistico, dall’altra. Si tratta comunque di un principio giurisdizionale, evolutosi nei decenni.

Il principio di laicità così enunciato si è prestato a numerose critiche.
Innanzitutto il perimetro, come accennato, è eccessivamente ampio: non è veramente chiaro dove inizia e dove finisce tale principio. Nel corso degli anni si è prestato ad interpretazioni ed utilizzi anche piuttosto diversi. Questo aspetto non è comune agli altri principi supremi sopra citati, il cui perimetro invece è assolutamente ben definito. Proprio nel 2016, la Corte ha rienunciato (per la prima volta in tema di principi supremi) il principio di laicità. Inizia infatti a parlare di “esperienza religiosa” e si dà maggior peso alla tutela del pluralismo confessionale, piuttosto che alla libertà. Questa definizione viene ribadita l’anno successivo dalla stessa Corte.
Il nome: “laicità” come utilizzato dalla corte ha un significato opposto a quello che normalmente le si attribuisce. Nel linguaggio comune è sinonimo di indifferenza, per la Corte invece implica non indifferenza.

Ci si domanda ora come si è evoluto il principio di laicità e, soprattutto, se nel corso del tempo ha avuto un impatto decisivo nelle sentenze in cui è stato richiamato. Non ci stupirà scoprire che è in materia di simboli religiosi che tale principio viene maggiormente richiamato. In seguito saranno prese in considerazione le sentenze di Cassazione che nel corso degli ultimi venticinque anni hanno trattato il tema dell’obbligo di porre crocifissi nelle scuole e nelle aule di tribunale.



GIURISPRUDENZA IN TEMA DI SIMBOLI RELIGIOSI

FONTI E CRONOLOGIA DELLE SENTENZE

Prima di approfondire il merito delle vicende, occorre fare una panoramica delle fonti legislative e dei principi in gioco.
Le fonti che stabiliscono la presenza obbligatoria dei crocifissi nelle aule scolastiche e nelle aule di tribunale sono dei Decreti regi degli anni 1924 e 1928, promulgati dunque in epoca fascita. Ad oggi non sono stati dichiarati incostituzionali, a fronte di una interpretazione conforme a Costituzione. Già il parere del Consiglio di Stato n63 del 1988 evidenziava come il crocifisso “...a parte il significato per i credenti, rappresenta il simbolo della civiltà e della cultura cristiana, nella sua radice storica, come valore universale, indipendente da specifica confessione religiosa”. Il crocifisso viene dunque visto come parte del patrimonio storico e non come simbolo strettamente religioso. Vedremo come la Corte di Cassazione bilancerà su queste norme la libertà e la salvaguardia del pluralismo religiosi. Ci si soffermerà particolarmente sulla sentenza più recente, del 2021.

Di seguito la cronologia delle sentenze:
-2000: sentenza Montagnana, sulla presenza dei crocifissi in aule dove vi si svolgeva attività di pubblica amministrazione.
-2011: caso Tosti, sulla presenza dei crocifissi nelle aule di tribunale.
-2011: sentenza Lautsi, pronuncia della Corte Edu in tema di crocifissi nelle aule scolastiche
-2021: sentenza Coppoli, sui crocifissi nelle aule scolastiche

SENTENZA MONTAGNANA (2000)

La questione riguardava il sig.Montagnana che, chiamato al servizio di scrutatore nei seggi elettorali, rifiutava di prestarsi; infatti tali attività si svolgevano nelle aule scolastiche in cui erano affissi i crocifissi. Sosteneva che tutto ciò che avveniva di fronte al crocifisso potesse assumere un qualche significato religioso. La questione era ancora più delicata se si considera che l’attività nei seggi elettorali è attività di pubblica amministrazione. Il fatto che il sig. Montagnana non volesse prestare servizio di fronte ad un crocifisso avrebbe potuto trovare più facile soluzione, ma il caso volle che l’aula in cui veniva assegnato non aveva in concreto tale simbolo. Il caso quindi si complicava e iniziava a riguardare un ampio problema, ossia che i crocifissi erano comunque presenti nelle altre aule, dove comunque si svolgeva la medesima funzione pubblica. Montagnana non chiede più la sola tutela del proprio diritto soggettivo, ma si fa portavoce di un interesse diffuso.
La Corte di Cassazione riconosce innanzitutto che effettivamente l’ attività dei seggi elettorali è attività della pubblica amministrazione. Tale attività non appare laica, se si svolge davanti al crocifisso. Ecco che la Corte richiama il principio di laicità così come enunciato dalla Sent. 203/1989, per evidenziarne un altro aspetto: la neutralità. La pubblica amministrazione non può non sembrare imparziale e dunque anche sotto l’aspetto religioso deve essere il più possibile neutra. Partendo da questo presupposto la corte decide a favore del rifiuto di Montgnana di svolgere l’attività di scrutatore.

Il principio di laicità in questa decisione si rivela assolutamente fondamentale, rappresenta la base logica della decisione. Questa sentenza sembra confermare la forza e l’importanza del principio enunciato dalla corte undici anni prima.

CASO TOSTI (2011)

La sentenza Montagnana che, basandosi sul principio di laicità, dava una forte risposta al problema dei crocifissi nelle aule scolastiche, viene messa alla prova. Questo caso ci permette di capire se la sentenza del 2000 ha trovato seguito oppure no. Il caso Tosti riguardava un magistrato che si rifiutava di prestare servizio nelle aule di giustizia in cui era affisso il crocifisso. Ecco che a Tosti veniva riservata un’aula senza crocifisso in cui svolgere le sue udienze. Con ciò il problema della libertà negativa sembrerebbe risolto. Ma Tosti, memore della decisione della Cassazione nel caso Montagnana, si rifiuta di tenere le udienze anche in quell’aula senza crocifisso. Il motivo richiama quello del 2000: il problema non è il crocifisso nella singola aula in concreto, ma è il fatto che continua ad esserci nelle altre aule.
Iniziava così un procedimento disciplinare che arriva al Csm e in Cassazione. La Cassazione ribalta l’orientamento del 2000, anche se non esplicitamente. Tosti poteva legittimamente rifiutarsi di tenere udienza nell’aula con il crocifisso ma non poteva più farlo dopo che gli è stata messa a disposizione un’aula ad hoc. Il punto della questione riguarda in realtà il bilanciamento di diritti: nel caso del rifiuto di Montagnana non sarebbe stato difficile trovare un sostituto e quindi l’impatto negativo sul lavoro dell’ufficio era minimo. Il controinteresse nel caso Tosti era evidentemente molto più rilevante: era l’interesse alla corretta amministrazione della giustizia (il ruolo del giudice non è certo facilmente rimpiazzabile). La decisione confermava la responsabilità disciplinare di Tosti nella parte in cui egli si era rifiutato di tenere le udienze nelle aule senza crocifisso affisso.

Diciamo quindi che non c’è stato un vero ribaltamento della questione, c’è stato piuttosto un diverso bilanciamento tra la libertà di religione, da una parte, e il controinteresse (ben diverso nel 2000 e nel 2011) dall’altra. In ogni caso dobbiamo rilevare la perdita di centralità del principio di laicità, che nel 2000 aveva trovato massima espressione e che, nel 2011 non è parte fondante della decisione.

APPENDICE: LA LAICITA’ ITALIANA A LIVELLO EUROPEO

Nello stesso anno in cui veniva deciso il caso Tosti, occorre ricordare la sentenza Lautsi, vicenda conclusosi di fronte alla Grand Chambre delle Corte europea dei diritti dell’uomo.
Vediamo brevemente la vicenda. La signora Lautsi riteneva che il crocifisso nelle aule scolastiche potesse influenzare eccessivamente gli studenti, tra cui i suoi figli. Dopo le decisioni a favore del crocifisso del Tar e del Consiglio di Stato e di una pronuncia incidentale della Corte Costituzionale (in cui dichiarava manifesta inammissibilità senza entrare nel merito) si arrivava alla Corte Edu. In tale sede si riconosceva la violazione dell’art 2 n1 e dell’art 9 CEDU, a favore di Lautsi, nel senso che “La Corte non è in grado di comprendere come l'esposizione (...) di un simbolo che può essere ragionevolmente associato con il cattolicesimo, possa servire al pluralismo educativo che è essenziale per la conservazione di una società democratica (...)”. L’Italia farà ricorso in secondo grado di fronte alla Grand Chambre, che ribalterà la questione per l’ultima volta, a favore dello Stato italiano. Tra le motivazioni della Corte: "nulla prova l'eventuale influenza che l'esposizione di un simbolo religioso sui muri delle aule scolastiche potrebbe avere sugli alunni”. Occorre sottolineare come il caso era diventato un caso politico, con l’intervento, oltre che di numerosi esponenti di varie confessioni, anche di altri Stati.
Indipendentemente da come la Corte Europea ha valutato il merito della questione sui crocifissi nelle aule scolastiche, occorre notare come essa non abbia mai utilizzato il principio di laicità come definito dall’Italia. La Corte sosteneva infatti che il principio di laicità italiano, oltre a non essere esplicitamente enunciato nella Costituzione, non aveva un significato o un perimetro precisi. Rilevava infatti come il Tar e la Cassazione avessero inteso il principio di laicità in modi diversi (senza contare che la Corte Costituzionale chiamata in via incidentale nemmeno si era pronunciata). E’ un segno evidente di come il principio non fosse comprensibile in un contesto europeo, contesto non affatto estraneo a tale principio. In passato infatti Francia e Turchia, nelle proprie controversie, avevano richiamato il principio di laicità così come definito dai rispettivi ordinamenti e la Corte non aveva avuto difficoltà a comprenderli ed a utilizzarli.

Nel 2011 dunque, sia per la giurisdizione italiana che per quella europea, il principio di laicità è considerato poco utile per decidere in materia di simboli religiosi.

SENTENZA COPPOLI (2021)

La questione verte ancora una volta sull’affissione del crocifisso nelle aule scolastiche. Il signor Coppoli, docente presso un istituto superiore, veniva sottoposto a procedimento disciplinare poiché toglieva, prima di ogni ora di lezione, il crocifisso dalle aule, per poi riappenderlo. Questa situazione aveva creato forti tensioni tra il docente e il dirigente e gli studenti. Questo comportava l’emanazione da parte del preside di un provvedimento precettivo, che vietava a tutti i docenti di togliere i crocifissi, provvedimento che naturalmente veniva violato da Coppoli. D’altra parte si era tenuta un’assemblea di classe, che dichiarava a maggioranza di voler tenere affisso il crocifisso il tutte le ore di lezione.
Ci sono dunque due atti (il provvedimento precettivo del preside e la decisione dell’assemblea di classe), che sembrano impedire a Coppoli di togliere legittimamente il crocifisso dal muro. Occorre domandarsi in che misura, questi due atti sono legittimi.
Per quanto riguarda la decisione dell’assemblea di classe vi sono due ordini di ragioni per ritenerla illegittima. Innanzitutto bisogna ricordare di come esiste un decreto regio specifico che imporrebbe l’affissione del crocifisso nelle aule scolastiche. Se il decreto regio fosse legittimo, allora l’assemblea non potrebbe certo pronunciarsi e decidere in modo diverso da questo. Assumendo la legittimità del decreto regio, appare evidente l’abnormità della decisione del consiglio di classe, che naturalmente non poteva pronunciarsi su tale questione. La seconda ragione per cui tale decisione è da ritenersi illegittima sta nel fatto che non è accettabile decidere a maggioranza in questioni che riguardano diritti fondamentali inviolabili, come appunto la libertà di religione.

Per analizzare la legittimità del provvedimento del preside occorre ripercorrere i passi fondamentali della sentenza, del principio di laicità e dell’interpretazione dell’art.118 del regio decreto n.965 del 1924.
Ai fatti come inizialmente esposti seguivano, come prevedibile, provvedimenti di ordine disciplinare rivolti a Coppoli e conseguente Appello. La Corte di Appello di Perugia evidenziava come la condotta tenuta dal dirigente scolastico non fosse contraria a discriminazione e come il provvedimaneto precettivo non limitasse la libertà di insegnamento. Aggiungeva poi che tali provvedimenti non intralciavano l’imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione. Nemmeno il principio di laicità risulta violato, dal momento che è posto a tutela di interessi diffusi della collettività e non dei diritti soggettivi dei singoli.
Coppoli farà ricorso in Cassazione e la questione sarà decisa dalle Sezioni Unite perché considerata di rilevante importanza. Occorre sottolineare come questa vicenda si presenta come nuova, senza precedenti. Ci si domanda quindi quali possano essere le differenze con il caso Tosti del 2011 che giustifichino questa carattere di novità. Coppoli chiedeva effettivamente la tutela di un diritto soggettivo, non di un interesse diffuso, proprio come Tosti. Tuttavia nel 2011 il problema era che i crocifissi continuavano ad esserci nelle altre aule, mentre per Coppoli il problema era solo la presenza del crocifisso nella propria aula. L’unico motivo di ricorso accolto dalla corte è il terzo, che pone proprio in rilievo il fatto che il principio di laicità era stato utilizzato erroneamente per dire che doveva essere tutelato un interesse diffuso e non un diritto soggettivo, proprio come avveniva nel caso Tosti. Ma come detto poco fa, i casi del 2011 e del 2021 sono fondamentalmente diversi: nel primo si chiedeva la tutela di un diritto soggettivo, quando in realtà si trattava di un interesse diffuso, nel secondo si chiedeva la tutela di un effettivo diritto soggettivo.
La Corte poi si impegna per chiarire l’interpretazione dell’art 118 del decreto regio, Questo è un punto fondamentale, che orienta la decisione della Corte. Essa scrive in proposito: “L'esposizione autoritativa del crocifisso nelle aule scolastiche non è compatibile con il principio supremo di laicità dello Stato. L'obbligo di esporre il crocifisso è espressione di una scelta confessionale. La religione cattolica costituiva un fattore di unità della nazione per il fascismo; ma nella democrazia costituzionale l'identificazione dello Stato con una religione non è più consentita.” Siamo di fronte ad una interpretazione costituzionalmente orientata. Continua la corte: “L'ostensione obbligatoria nella scuola pubblica, ex parte principis, del crocifisso (...)è quindi incompatibile con la indispensabile distinzione degli ordini dello Stato e delle confessioni.” Capiamo bene che il provvedimento autoritativo del preside che obbligava a tenere il crocifisso nelle aule è incompatibile con i valori costituzionali e la libertà di religione. L’esposizione del crocifisso quindi non è un atto dovuto per la Cassazione. La parete “nasce bianca”, non nasce col crocifisso, ma il fatto che nasca bianca non toglie che possano essere apposti altri simboli, in rispetto del pluralismo religioso. Questo è un passo fondamentale della sentenza, ormai la Corte ha già in pratica preso la propria decisione.

La Corte, tuttavia, consapevole del peso della decisione, si sforza di trovare una soluzione al problema pratico, che comunque rimane aperto. Ossia premesso che il muro nasce bianco, come capire quali simboli affiggere, e se affiggere? Ebbene ritiene che la presenza o meno del crocifisso (e degli altri simboli) rientra nell’ambito dell’autonomia delle singole istituzioni scolastiche. Dunque predilige un sistema di mediazione, in cui si raggiunge un accordo tra tutti (e non per maggioranza) sui simboli religiosi da mostrare. Naturalmente nella pratica questa idea non ha mai dato frutti, semplicemente per le grandissime difficoltà pratiche nell’attuare queste forme di mediazione.